In molte attività prescritta la presenza di ascensori antincendio e/o ascensori di soccorso, che possono essere utilizzati in caso di incendio, al contrario di tutti gli altri ascensori. Per realizzare queste tipologie di ascensori, è necessario prevedere filtri a prova di fumo, addirittura separati rispetto a quelli del vano scale nel caso dell’ascensore di soccorso.
Il D.M. 9 aprile 1994, all’art. 5.2, permette la comunicazione tra le attività ricettive ed altre destinazioni d’uso elencate all’art. 5.1, comma b), tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti. Inoltre, all’art. 6.6, prescrive che le scale a servizio di edifici a più di sei piani fuori terra devono essere del tipo a prova di fumo.
Il D.M. 1 febbraio 1986, agli art. 3.5.2 e 3.5.3, permette la comunicazione con altre attività, ivi elencate, tramite filtri a prova di fumo. In pratica la maggior parte delle autorimesse, ad eccezione di quelle pi. piccole e quelle isolate, necessitano di filtri a prova di fumo. Per quanto riguarda le rampe tra i piani, in molti casi è richiesto che esse siano del tipo a prova di fumo.
Il D.M. 27 luglio 2010, all’art. 4.9, prescrive che gli ambienti di edifici pluripiano che si affacciano sulla “mall” (galleria interna) debbano presentare compartimentazioni fisse o mobili sugli affacci stessi per evitare la propagazione dei fumi verso i vari piani dell’edificio. Si evidenzia che tale risultato si può attuare anche con l’utilizzo dei filtri a prova di fumo, che in effetti garantiscono prestazioni superiori rispetto alla soluzione proposta nella stessa norma. Per quanto riguarda i locali adibiti a deposito ubicati nell’ambito delle attività commerciali, se di superficie superiore a 1000 m2 oppure posizionati ai piani interrati, devono comunicare con le aree di vendita esclusivamente tramite filtro a prova di fumo.
Il D.M. 16 maggio 1987, all’art. 2, prescrive che i vani scale siano di tipo a prova di fumo già per altezze antincendi superiori a 12 m, in base alla superficie di competenza di ogni scala per piano. Inoltre, l’art. 2.6 prescrive che le comunicazioni con i locali cantinati pertinenti le abitazioni avvengano tramite filtro a prova di fumo nel caso degli
Il D.M. 18 marzo 1996, all’art. 4, prescrive che le comunicazioni con le attività ivi elencate avvengano tramite filtro a prova di fumo. Inoltre, per gli impianti sportivi ubicati ad altezza superiore a 24 m, nel caso in cui non sia assicurata la possibilità dell’accostamento all’edificio delle autoscale dei Vigili del fuoco, le scale a servizio delle vie di esodo devono essere a prova di fumo.
Il D.M. 19 agosto 1996, all’art. 2.2.3, prescrive che le comunicazioni con le attività ivi elencate avvengano tramite filtro a prova di fumo. Stessa prescrizione vale per la comunicazione con le parti comuni di centri commerciali e con le attività ricettive.
Il D.M. 18 settembre 2002, all’art. 2.2, prescrive che le comunicazioni con le attività ivi elencate avvengano tramite filtro a prova di fumo. Inoltre, all’art. 3.3, prescrive che i compartimenti delle aree di tipo D ed E, debbano comunicare con altri compartimenti e con i percorsi di esodo orizzontali e verticali, tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti. Per quanto riguarda le scale, all’art. 3.5, prescrive che le scale a servizio di edifici destinati anche in parte ad aree di tipo D, devono essere a prova di fumo.
I filtri a prova di fumo a servizio di aree di tipo D, devono avere dimensioni tali da consentire l’agevole movimentazione di letti o barelle in caso di emergenza. Nel caso delle strutture sanitarie destinate anche in parte ad aree di tipo D, deve essere presente almeno un ascensore montalettighe antincendio, che richiede i filtri a prova di fumo.
La particolare conformazione del layout tipico delle strutture sanitarie, in particolare per le aree di tipo D, prevede l’applicazione dell’esodo orizzontale progressivo. Si evidenzia che i compartimenti non sono a prova di fumo se non è presente il filtro a prova di fumo.
Locali destinati a deposito di materiale combustibile con superficie massima di 500 m2 possono avere l’accesso:
• da spazio scoperto;
• da intercapedine antincendi;
• dall’interno, tramite filtro a prova di fumo.
Il D.M. 26 agosto 1992 , all’art. 2.3, per le scuole ubicate ad altezza superiore a 24 m, nel caso in cui non sia assicurata la possibilità dell’accostamento all’edificio delle autoscale dei Vigili del fuoco, prescrive che le scale a servizio delle vie di esodo debbano essere a prova di fumo. Inoltre, all’art. 5.2 viene prescritto che le scuole, se distribuite su più piani, devono essere dotate, oltre che della scala che serve al normale deflusso, almeno di una scala di sicurezza esterna o di una scala a prova di fumo interna.
Il D.M. 16 luglio 2014, all’art. 2.2, prescrive che le comunicazioni dell’asilo con le attività pertinenti soggette agli adempimenti di prevenzione incendi, debbano avvenire tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti.
Il D.M. 22 febbraio 2006, all’art. 4, prescrive che le comunicazioni degli uffici con le attività pertinenti soggette agli adempimenti di prevenzione incendi, debbano avvenire tramite filtri a prova di fumo. Inoltre, tutti i fabbricati ad uffici con altezza antincendio superiore a 24 m, devono essere dotati di vani scale a prova di fumo. Gli edifici aventi altezza antincendi superiore a 32 metri devono essere dotati anche di ascensori antincendio. Gli edifici aventi altezza antincendi superiore a 54 metri devono essere dotati anche di ascensori di soccorso. Nel caso di presenza di archivi e depositi di materiali combustibili con superficie superiore a 200 m2 o con carico di incendio superiore a 60 kg/m2, l’accesso deve avvenire dall’esterno, attraverso spazio scoperto o intercapedine antincendi, oppure dall’interno, tramite filtro a prova di fumo.